Moderare i deepfake: poteri e limiti del Digital Services Act
Abstract
PAROLE CHIAVE
Deepfake, Digital Services Act, Contenuti awful-but-lawful, Sfera pubblica, Disinformazione
La regolazione giuridica dei deepfake è oggi fondata su un approccio centrato sui singoli contenuti, che interviene solo quando essi integrano fattispecie già illecite o comunque dannose. Questo modello, recepito anche dal Digital Services Act, è tuttavia insufficiente di fronte all’impatto sistemico della proliferazione dei contenuti sintetici, che destabilizza la sfera pubblica e compromette le condizioni stesse del dibattito democratico. Poiché l’estensione del regime dei contenuti illegali risulterebbe incompatibile con la libertà di espressione, i deepfake vengono collocati nell’area dei contenuti awful but lawful e gestiti attraverso obblighi di mitigazione del rischio e trasparenza. Il framework normativo proposto dal DSA e dall’Artificial Intelligence risulta però poco efficace. Si propone, pertanto di integrare la trasparenza sull’artificiale con sistemi di certificazione e fact-checking volti a valorizzare l’autenticità dei contenuti, al fine di ricostruire l’«enciclopedia comune» necessaria alla tenuta delle democrazie liberali.
