Quale modello sociale per l’AI Act europeo? Note minime su diritti e democrazia al bivio

Abstract

PAROLE CHIAVE

L’adozione dell’AI Act rinsalda il collaudato ruolo della UE di first mover regolatorio digitale, inaugurato con il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e adattato nel corso di tutta la Data Strategy, con l’obiettivo di costruire un modello giuridico ispirato alla compatibilità tra libertà economiche e diritti fondamentali. I capisaldi dell’AI Act sono essenzialmente quattro: l’approccio antropocentrico fondato sulla dignità della persona e sul controllo umano dell’intero ciclo di vita dei sistemi; l’approccio risk-based basato sull’accettabilità del rischio dei sistemi di intelligenza artificiale; l’ampia portata applicativa materiale e territoriale del regolamento europeo; la tassonomia dei sistemi ad alto rischio inclusi quelli di cui all’allegato III la cui modifica è di competenza della Commissione Europea. Il contributo si soffermerà su questi elementi mettendone a fuoco tematicamente i tratti distintivi, con l’intento precipuo di riflettere su come l’insieme di alcuni fattori contribuisca a costruire il modello regolatorio europeo della AI e quali siano le implicazioni principali. Ove letta in chiave causale, la concomitanza di alcuni fattori dà luogo a una riflessione inevitabile sul rapporto tra intelligenza artificiale e democrazia. L’architettura giuridica complessiva europea dell’intelligenza artificiale, infatti, lascia adito a non poche criticità, che il contributo tenterà di contestualizzare all’interno di un preciso impianto concettuale, avente a oggetto i punti di forza e quelli di inciampo del complesso rapporto tra diritti e innovazione. L’angolo visuale dal quale muove il contributo indaga se e in quale misura la combinazione tra approccio antropocentrico, approccio basato sul rischio, portata applicativa dell’AI Act e tassonomia dei sistemi ad alto rischio sia in grado di comporre un quadro di garanzie sufficienti a livello istituzionale e intersoggettivo tale da preservare i principi democratici.

V. 30 N. 2 speciale (2026)

PUBBLICATO

SEZIONE
Saggi

ISSN
2421 – 0528

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