La pace come forma esterna della Repubblica personalista. Brevi note per una «sovranità disarmante e disarmata»
Abstract
PAROLE CHIAVE
Pace, principio personalista, art. 11 Cost., sovranità disarmata, uso della forza
Il contributo sviluppa una ricostruzione dogmatica dell’art. 11 Cost. come norma di struttura della sovranità esterna della Repubblica, muovendo dalla tesi che la pace costituzionale non operi come valore meramente orientativo, ma come criterio di validità dell’azione internazionale, idoneo a conformarne i mezzi, le procedure e i limiti della discrezionalità. L’argomentazione si radica nel principio personalista: se la persona è il prius assiologico dell’ordine costituzionale interno, la pace ne costituisce la proiezione esterna necessaria, e il suo contenuto essenziale – il ripudio della guerra-mezzo, la rigorosa eccezionalizzazione della forza, la teleologia di pace e giustizia – partecipa dei principi supremi resistenti alla revisione. Su questa base viene ricostruita la «forma di governo della forza», articolata attorno alla centralità parlamentare, alla motivazione rafforzata, alla temporalizzazione dell’eccezione e alla non-complicità costituzionale. La grammatica così delineata si misura con la triade dello ius ad bellum, dello ius in bello e dello ius post bellum, rivelando il surplus costituzionale dell’art. 11 rispetto al diritto internazionale dell’uso della forza. Una prova comparativa con la tradizione del bellum iustum e la sua trasformazione in «pace giusta» rafforza la tesi senza fondarne il parametro su basi extracostituzionali. L’approdo identifica quattro dimensioni inscindibili di validità – formale, procedurale, sostanziale e funzionale – e qualifica la sovranità disarmata come la forma esterna che la Repubblica personalista ha scelto di assumere nell’ordine internazionale.
